Cos'è
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
L’art. 15 del D.P.R. n.445/2000 riporta che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
Le SCUOLE sono comunque tenute a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta e gli stessi potranno essere utilizzati solo tra privati.
Pertanto sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
Con la nuova normativa la scelta del cittadino è divenuta obbligo, in quanto la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni ed atti di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per presentare un atto ad un privato (ad es., banche, notai, assicurazioni ecc.), invece, è ancora necessaria la certificazione rilasciata da Ufficio Pubblico, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da euro 14,62 , obbligo del resto già esistente per tali tipologie di certificazioni (rilasciate per i cosiddetti “usi consentiti”).
Modalità per i cittadini
L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l’autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione resi disponibili.
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
– sono legalmente residenti in Italia;
– la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito alla SCUOLA emettere certificati diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono chiedere dati in possesso della SCUOLA inviando la richiesta mediante e-mail o mediante Posta Elettronica Certificata.
A cosa serve
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
Come si accede al servizio
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione resi disponibili.
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
Via Dante, 1 – 20002 Ossona (MI)
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CAP
20002
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Via Einaudi, 7 – 20003 Casorezzo (MI)
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CAP
20003
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Viale Repubblica, 45 – 20010 S. Stefano Ticino (MI)
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CAP
20010
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Via Umberto I - 20010 Casorezzo (MI)
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CAP
20010
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Via Litta - 20010 Ossona (MI)
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CAP
20010
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Via Einaudi, 7 – 20003 Casorezzo (MI)
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CAP
20003
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Viale Repubblica, 43 – 20010 S. Stefano Ticino (MI)
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CAP
20010
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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Email
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PEC
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Telefono
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Cosa serve
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
Tempi e scadenze
Decertificazione delle PA
Ott
Contatti
- Telefono: 029010008
- Email: miic85400q@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.